| LEGGE 8 luglio
2003, n.172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto
e del turismo nautico.
(GU n. 161 del 14-7-2003)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"ART. 1. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicanoalla navigazione
da diporto nelle
acque marittime e in quelle interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o
ricreativi dai quali esuli il
fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione
da diporto sono
denominate:
a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo
e con qualunque mezzo di
propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) "nave da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza
superiore a 24 metri,
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza
da 10 a 24 metri,
misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) "natante da diporto": le unita' individuate ai sensi
dell'articolo 13 della presente
legge.
4. Le unita' da diporto possono essere utilizzate mediante contratti
di locazione e di
noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonche'
come unita'
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intendela
potenza massima di
esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto
del Ministro
delle attivita' produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del
decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante
o rivenditore
autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione
di potenza su modulo
conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti";
-1
b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"ART. 5. –
1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registritenuti dalle
capitanerie di porto, dagli
uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti
dalle capitanerie di porto. Il
modello dei registri e' approvato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. I registri
delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori
sono accentrati presso la
sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi
da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa,
in base alle esigenze
del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi
detentori dei registri di
iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi
informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione
delle unita' da diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unita' da diporto, l'acquirente
deve chiedere
l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda
ad uno degli uffici
detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere
allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti
fiscali e degli
eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo
e il codice fiscale
dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita';
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di
propulsione installati a
bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario
della fattura per
tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unita' stessa fino
alla data della presentazione
del titolo di proprieta' di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione
dell'unita'
condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta'
da effettuare a cura
dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data
dell'assegnazione stessa.
Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria
di navigazione e il
certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione
senza che sia stato
presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta,
la licenza provvisoria
e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio
che li ha rilasciati e il
proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione allegando
il titolo di proprieta'
e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
6. Pertrasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto
e le eventuali trascrizioni
a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve
presentare domanda
all'ufficio di iscrizione.
7. L'aventediritto che intende alienare o trasferire all'estero la
propria unita' da diporto
deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto puo' chiedere la cancellazione della propria unita'
dal registro di
iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
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c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. –
1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere
l'iscrizione delle
unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo
5, se non hanno domicilio in
Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato
al quale appartengono nei
modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso
o presso un proprio
rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita'
marittime o della
navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all'unita' iscritta.
2. L'elezionedi domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce
stabile
organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti
di agenzia marittima, non
comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 aprile
1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero,
deve essere
regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere
o mantenere l'iscrizione
delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo
5 devono nominare un
proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorita' marittime o della
navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative
all'unita' iscritta";
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"ART. 8. –
1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione
di cui all'articolo 5,
all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di
cui all'articolo 9, che ne
autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun
limite, nonche' il
certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo
stato di na vigabilita'.
2. Alle imbarcazionida diporto, gli uffici che detengono i registri
di iscrizione di cui
all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di
navigazione di cui all'articolo 9,
che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche
di costruzione
rilevate dalla dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore
o da un suo mandatario
stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato
di sicurezza di cui
all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimisono
riconosciuti validi anche
per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del
Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti
validi anche per le acque
marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unita' da diporto di cui
al comma 2 sono:
a) per le unita' senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unita' con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui
all'allegato II annesso
al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a
4 metri (mare agitato),
per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso
al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a
2 metri (mare molto
mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II
annesso al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
-3
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4
e onde di altezza
significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione
D di cui all'allegato II
annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996,n. 436,e successive
modificazioni";
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"ART. 9. –
1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduliconformi ai modelli
approvati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato
di sicurezza di cui
all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo
33 e alle annotazioni per le
attivita' di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione
da diporto, sono
riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche
principali dell'unita', il
nome del proprietario, il nome dell'unita', se richiesto, l'ufficio
di iscrizione e il tipo di
navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi,
traslativi ed estintivi della
proprieta' e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia
sull'unita' di cui e' stata
chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del
numero e della sigla
dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche
principali dello
scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unita' e del tipo di navigazione
autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla
presente legge sono
mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione
avviene tra porti dello
Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione
dei documenti,
unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura
assicurativa,
costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti
nazionali per la durata di
trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita'
sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti
di bordo possono
essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici
o informatici";
f) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"ART. 12. –
1. Il certificato di sicurezza per le navi e per leimbarcazioni da
diporto attesta lo stato di
navigabilita' delle unita' e fa parte dei documenti di bordo. Esso
e' rilasciato, convalidato o
rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";
g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"ART. 13. –
1. Sono natanti:
a) le unita' da diporto a remi;
b) le unita' da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore
a 10 metri, misurata
secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b),
destinata dal proprietario alla
sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri
di cui all'articolo 5, della
licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di
sicurezza di cui all'articolo 12.I
nata nti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri
delle imbarcazioni da
diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
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a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati
jole, pattini, sandolini,
mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie velica
non superiore
a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa,
nonche' degli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze
delle
competenti autorita' marittime e della navigazione interna; per la
conduzione degli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore
eta' e la
patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette
ordinanze ne
disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla
costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza
alcun limite o se
riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato
o
notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta
a bordo copia del
certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita'
ovvero
l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limitistabiliti
dalla categoria
di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al
decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione
o al noleggio per finalita'
ricreative o per usi turistici di carattere locale e' disciplinata,
per quanto concerne le
modalita' della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";
h) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"ART. 33. 1.
Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia
la licenza di navigazione
annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili,
sulla base dei dati
riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione
dell'unita'.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili
e' documentato
come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore
o dal manuale del
proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al
decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della
dichiarazione di
conformita' del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di
cui al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita'
da diporto verificare
prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato
e sufficiente per
formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che
intende intraprendere,
anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza
da porti sicuri";
i) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"ART. 35. 1.
A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle
imbarcazioni da
diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita'
di ospiti purche'
abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta,
camera e cucina e il
diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
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2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale
iscritto nelle matricole
della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possonoessere
svolti dalle
persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualita' di ospiti, purche'
abbiano compiuto il
sedicesimo anno di eta'";
l) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
"ART. 37. –
1. Il proprietariodi una unita' da diporto, qualora intenda imbarcare
quali membri
dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di
mare o della navigazione
interna, deve preventivamente richiedere all'autorita' competente
apposito documento,
redatto in conformita' al modello di cui al decreto del Ministro per
la marina mercantile
20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio
1973, ai fini
dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e
per gli altri dati indicati
nello stesso documento";
m) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
"ART. 39. –
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita'
da diporto senza
avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione
si applica a chi
assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto
senza la prescritta
abilitazione perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti;
la sanzione e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunqueassume o ritiene il comando o la condotta di una unita'
da diporto con una
abilitazione scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da 207 euro a 1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sullearee
marine protette, chi
nell'utilizzo di una unita' da diporto non osserva una disposizione
di legge o di regolamento
o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in
materia di uso del
demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi
compresi i porti, ovvero
non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia
di sicurezza della
navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 207
euro a 1.033 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante
da diporto la
sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque,al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva
una disposizione
della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorita' competente
in base alla
presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da
50 euro a 500 euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione
della licenza di
navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione
e' riportato sulla
licenza di navigazione medesima";
n) il primo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"La responsabilita' civile verso terzi derivante dalla circolazione
delle unita' da diporto,
come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, e' regolata
dall'articolo 2054
del codice civile";
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o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai
seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si
applicano alle unita' da diporto, come definite all'articolo 1, comma
3, della presente
legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore
ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni, si
applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente
dall'unita' alla quale
vengono applicati";
p) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"ART. 49. –
1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore
a 24 metri e' fatto obbligo
di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde
ettometriche secondo le
norme stabilite dall'autorita' competente.
2. A tuttele unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore
a 24 metri, che
navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, e' fatto
obbligo di essere dotate
almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche
portatile, secondo
le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita'
da diporto sono esonerati
dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo
legale rappresentante,
rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato
alla normativa vigente
ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno Stato non comunitario,
alle norme di uno
degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati
sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo
da parte dell'autorita'
competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico, rivolta
all'autorita' competente e corredata della dichiarazione di conformita',
e' presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della documentazione
per il rilascio
della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio
della licenza definitiva; la
licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita
solo in caso di
sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico
installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita',
e' presentata
all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui
il richiedente ha la propria
residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo
di chiamata di
identificazione, valido indipendentemente dall'unita' in cui l'apparato
viene installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da
diporto che non effettuano
traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo
di affidamento della
gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo
canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati
con le societa' concessionarie
possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia
della disdetta e' inviata
all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta'
attestante l'assunzione di responsabilita' della funzionalita' dell'apparato
e l'impegno ad
utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza
della navigazione.
9. Lalicenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza,
ha validita' anche
per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
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10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, puo' disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta
degli organi di controllo
dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori,
gli importatori, i distributori e
gli utenti";
q) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
"ART. 54. –
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre
2003, le norme di
attuazione della presente legge";
r) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente:
"ART. 54-bis. –
1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono
essere portati a
termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione
prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di
cui all'articolo 54 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera
q), del presente
articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili
con le disposizioni della
presente legge, le norme di attuazione previgenti.
Art. 2.
(Unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio).
1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647,
e' sostituita dalla
seguente:
"b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto con cui una
delle parti, in corrispettivo del
nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte
l'unita' da diporto per un
determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine
o acque interne di
sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal
contratto. L'unita'
noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze
resta anche
l'equipaggio".
2. E' istituita la qualifica professionale di comandante di nave da
diporto adibita al
noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni
dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti
concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante
di nave da
diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita' da diporto impiegate
in attivita' di
noleggio, nonche' la determinazione del numero minimo dei componenti
l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi
di bordo delle
unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e delle navi
da diporto;
-8
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge
21 ottobre 1996, n.
535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 647, come
modificato dal presente articolo.
4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996,
n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' abrogato.
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative
dei marittimi italiani e
comunitari imbarcati sulle unita' da diporto impiegate in attivita'
di noleggio sono
disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento
e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni
concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30
luglio 2002, n. 189, il
rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo
delle unita' da diporto
impiegate in attivita' di noleggio e' disciplinato dalle disposizioni
vigenti nello Stato italiano
o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta
delle parti e
comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale
del lavoro per
il settore del lavoro marittimo.
Art. 3.
(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche).
1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo
1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n.
30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa
disciplina, le navi
con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda
non superiore alle
1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
al noleggio per
finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore
a 12, escluso
l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi
autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal
regolamento di
sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza
recante le
norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui
al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di
due persone, piu'
il comandante, di nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea.
-9
Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio
componenti
di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente
i servizi di
cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1997,n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
e successive
modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di
cui al comma 3, hanno
effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del regolamento di
cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 4,338 milioni di euro per
l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni
di euro a decorrere
dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
revisionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma
9 e' aggiunto il
seguente:
"9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro
i quali e' vietata la navigazione
senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni
dell'Istituto
idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e
strumenti di segnalazione
conformi alla normativa emanata dall'Association Internazionale de
Signalisation
Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and
Lighthouse Authorities
(AISM-IALA)".
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma
1, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con
i mezzi e gli strumenti di
cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione
di un'unita' da
diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a
tale area, violi il divieto
di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e),
e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000
euro".
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma
2, e' inserito il
seguente:
"2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma
2 e' determinata in misura
compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non
sia segnalata con i
mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona
al comando o alla
-10
conduzione dell'unita' da diporto non sia comunque a conoscenza dei
vincoli relativi a
tale area".
Art. 5.
(Modifiche al codice della navigazione).
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione,
le parole: "e dagli altri
uffici designati dal Ministro per le comunicazioni" sono sostituite
dalle seguenti: ", sedi di
direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi
che non siano sede di
direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le
direzioni marittime
sovraordinate".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione,
e' aggiunto il
seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa
sulle aree marine protette,
chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita'
in materia di uso del
demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli
lo scopo di lucro, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
100 euro a 1.000
euro".
Art. 6.
(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto.
Disposizioni varie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto
con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante
il codice delle disposizioni
legislative sulla nautica da diporto, in conformita' ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali
e comunitarie
comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche
delle seguenti
misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e
di trascrizione nei
registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure
attinenti al
rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonche' alla istituzione
di registri
nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unita' da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione
dei natanti e
delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento
della
potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per
le prestazioni e i
servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione
da diporto,
che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo,
per le sole
esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione
alle unita' da
diporto;
-11
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle
seguenti ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione
civile in
materia di nautica da diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
al Ministero delle
attivita' produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme
tecniche di
attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa,
efficace e
tempestiva informazione a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto
comunitario e in
quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo
da coordinare le
competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti
fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici
corsi di istruzione
per il settore del turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie
all'adeguamento
delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi
incluse quelle in materia
di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio
di dispositivi di
sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in
mare, oltre alla
individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico
e l'arresto dei
motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data
di entrata in vigore
del decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa con
la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo
di cui al comma 1,
accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
della
regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
venti giorni
dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni
ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle
Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere
definitivo delle
competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro
venti giorni
dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente
comma, il decreto
legislativo puo' comunque essere emanato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente
articolo, il Governo puo'
emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere
delle competenti
Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del
medesimo decreto
legislativo.
6.Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo
17, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi
di cui al decreto
-12
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto
del Ministro dei
trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile
2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai
beni del demanio marittimo, gia'
trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1° luglio
1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 7.
(Unita' navali storiche).
1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del
testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del
codice della navigazione e
le unita' da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, come da ultimo
modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano
dotazione o
accessorio, che abbiano piu' di 25 anni di eta' dal momento della
costruzione e presentino
almeno uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la peculiarita' progettuale,
tecnica,
architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta
dei materiali impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi
conosciuti ovvero
siano stati protagonisti di eventi particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalita'
che li hanno
posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico
del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purche' utilizzati
come strumenti
sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai
capi I e II del titolo I del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto,
nomina una
commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione,
di conservazione, di
restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalita' e di affidabilita'
da parte dei cantieri navali
nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri
d'ascia e assimilati,
che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui
al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il
bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro per
beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
-13
n. 400, e'emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni
del presente
articolo.
Art. 8.
(Ordinanze di polizia marittima).
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, le ordinanze di
polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione
rispetto alla costa sono
emanate dal capo del compartimento marittimo.
Art. 9.
(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano
nella preminente
competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche
direttive, i criteri per
lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione
da diporto.
Art. 10.
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814).
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo
comma e' sostituito dal
seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono
iscritti nel registro di cui
al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi
numerazione
progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture,
gli autocarri e gli
altri veicoli ad essi assimilabili".
Art. 11.
(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali).
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da diporto
non adibite al
noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale,
l'inchiesta formale di
cui all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta solo
ad istanza degli
interessati.
Art. 12.
(Azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici).
1. Le azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi
turistici le quali
attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso
tali strutture non costituiscono
strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), del testo
-14
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 13.
(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi
per finalita'
turistico-ricreative nonche'l'esercizio di attivita' portuali).
1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui
al comma 2 dell'articolo 01 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo
2001, n. 88, si
interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni
demaniali marittime per
finalita' turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a)
ad f) del comma 1 del
medesimo articolo 01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n.494 del 1993, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni
rilasciate nell'ambito
delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali
di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, e' aggiunto il seguente
comma:
"2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza
statale sono rilasciate
dal capo del compartimento marittimo con licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e' aggiunto il seguente
periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria,
l'autorita' concedente puo'
autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai
sensi dell'articolo 16,
dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo".
Art. 14.
(Sgravi contributivi).
1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre
2002, n. 289,
possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento
qualora consentito
dagli stanziamenti allo scopo previsti.
Art. 15.
(Disposizioni abrogative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive
modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive
modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
-15
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n.
202, e successive
modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto
legislativo 14
agosto 1996, n. 436,e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la tassa di
stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n.
51, abrogato dal comma
1, lettera b), del presente articolo, non e' piu' dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000
euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
utilizzando:
a)quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno
2004 e 5.791.000
euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero;
b)quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno
2004 e 5.079.000
euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno;
c)quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo
al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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